Art. 7.
(Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo).

      1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «Comitato direzionale».
      2. Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal sottosegretario di Stato da questo delegato ed è composto da:

          a) il vice Ministro del Ministero dello sviluppo economico;

          b) i direttori generali del Ministero del commercio internazionale;

 

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          c) i direttori generali del Ministero degli affari esteri;

          d) il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dell'economia e delle finanze;

          e) il direttore del Mediocredito centrale Spa.

      3. I membri del Comitato direzionale possono farsi rappresentare da loro sostituti allo scopo designati.
      4. Il Comitato direzionale:

          a) definisce le direttive per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

          b) approva le iniziative di cooperazione allo sviluppo il cui valore supera un milione di euro;

          c) delibera sull'invio degli addetti alla cooperazione, di cui all'articolo 8;

          d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 5, ad eccezione di quelli derivanti da calamità naturali;

          e) approva i nominativi dei consulenti tecnici per missioni di durata superiore a un anno;

          f) esprime pareri sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

          g) esprime pareri per il riconoscimento dell'idoneità delle organizzazioni non governative che intendono partecipare alle iniziative di cooperazione allo sviluppo;

          h) delibera in merito a ogni questione relativa alla cooperazione allo sviluppo che il Presidente ritiene opportuno sottoporre al suo vaglio.

      5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.
      6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale

 

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può avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.
      7. Il Comitato dispone di un ufficio di segreteria.